(Pubblicata nel  Supplemento  n.  1  al  Bollettino  Ufficiale  della
               Regione Lazio n. 31 del 24 luglio 2013) 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 27 giugno 2012 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     LA PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga: 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Riduzione dei residui passivi 
 
  1.  Ai  fini  dell'iscrizione  nella  competenza   del   successivo
esercizio finanziario, i  residui  passivi  formatisi  nell'esercizio
2011 vengono ridotti di euro 622.614.638,87, ai sensi  dell'art.  37,
comma 7, della legge regionale 20 novembre  2001,  n.  25  (Norme  in
materia di programmazione, bilancio e contabilita' della  Regione)  e
di € 4.996.062,38 relativamente alle somme impegnate e non pagate sui
capitoli di pagamento costituenti il nuovo limite di impegno.