(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 24 luglio 2013) La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2012 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga: la seguente legge: Art. 1 Riduzione dei residui passivi 1. Ai fini dell'iscrizione nella competenza del successivo esercizio finanziario, i residui passivi formatisi nell'esercizio 2011 vengono ridotti di euro 622.614.638,87, ai sensi dell'art. 37, comma 7, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e di € 4.996.062,38 relativamente alle somme impegnate e non pagate sui capitoli di pagamento costituenti il nuovo limite di impegno.